13 luglio 2020. Nella Gazzetta Ufficiale di oggi è stato pubblicato il Decreto 18 giugno 2020 “Aggiornamento delle Tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica del decreto 17 maggio 2018 recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»”.

Si tratta delle modifiche approvate il 18 febbraio scorso dal Tavolo di lavoro tecnico.

Il decreto riporta le nuove tabelle n. 3 «Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave», n. 4 «Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica», n. 5 «Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista» e n. 7 «Elenco delle sostanze e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa».

Il Decreto modifica, inoltre l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018, lettera l) che viene così sostituita: «l) le voci della Tabella n. 8 «Dosi dei medicinali per l'adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico» sono integrate e sostituite dalle voci della tabella n. 8 di cui all'allegato 10 del presente decreto».

Una copia del Decreto di aggiornamento deve essere conservata, anche in formato elettronico, in farmacia e deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta.

Il decreto è pubblicato nella pagina Norme ed altro/2020.